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Precisazioni sulla contribuzione 2022 per Cooperative agricole e Consorzi - Messaggio INPS

Come stabilito dalla legge di bilancio, a decorrere dall'1 gennaio 2022, le imprese cooperative e i loro consorzi inquadrati nel settore dell'agricoltura sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento ASpI per i Lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo a tempo indeterminato (OTI) e per quelli assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato.

La misura di detto versamento è già stata illustrata dall'INPS, mediante la circolare n. 2 emanata dall'Istituto lo scorso 4 gennaio.

Gli ulteriori obblighi contributivi di finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria e Straordinaria (CIGS), previsti per i soli Lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, sempre dall'1 gennaio 2022, sono estesi anche ai Lavoratori assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipologia e, dunque, anche agli apprendisti di primo e terzo livello.

L'INPS, mediante il proprio messaggio n. 2225 pubblicato lo scorso 27 maggio 2022, provvede a precisare la misura degli obblighi contributivi per gli operai a tempo indeterminato e per gli apprendisti che i datori di lavoro, compresi quelli operanti nelle cosiddette "zone montane e svantaggiate", dovranno denunciare tramite il flusso Uniemens, nella sezione "Datori di lavoro privati", fermo restando che le contribuzioni relative agli ulteriori obblighi assicurativi (ad esempio IVS, malattia, maternità, Fondo di garanzia) sono riscosse dall'INPS nell'ambito della contribuzione agricola unificata (come già spiegato nelle circolari n. 31 del 25 febbraio 2022 e n. 56 del 10 maggio 2022).

Nel messaggio n. 2225, allegato alla presente, sono riportate tutte le istruzioni operative e contabili in riferimento a quanto esposto.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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