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Decreto Sostegni - semplificazioni e requisiti per accesso alle indennita' ai lavoratori

Il decreto Sostegni (decreto-legge n. 41 del 2021) ha previsto "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19".

L'INPS, attraverso la propria circolare (la n. 65 del 19 aprile 2021), chiarisce che l'erogazione una tantum di un'ulteriore indennità, per importo pari a 2.400 euro, e in attuazione del decreto Sostegni, riguarda specificatamente:

 

 

- i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori intermittenti;
- i lavoratori autonomi occasionali;
- i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
- i lavoratori dello spettacolo.


Tutti i soggetti che hanno già fruito in passato delle indennità dettate dal decreto Ristori (decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020), non dovranno presentare una nuova domanda ai fini della fruizione dell'indennità una tantum del decreto Sostegni, la stessa infatti sarà erogata dall'INPS con le modalità di quelle precedenti.

La circolare inoltre riporta, all'interno del testo, le tabelle con i codici ATECO per i quali potrà essere concessa l'indennità ai settori Turismo e Stabilimenti termali, fornendo inoltre indicazioni ai Lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità (di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori) sulla modalità di presentazione della domanda e sul regime di compatibilità.

La circolare inoltre ricorda (come già precisato nella precedente circolare n. 94 del 2015 in materia di indennità NASpI), che per evento di disoccupazione si intende l'evento di cessazione involontaria del rapporto di lavoro e in applicazione di ciò, per gli eventi di disoccupazione verificatisi nell'arco temporale che va dall'1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 è ammesso l'accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, con esclusione, di conseguenza, del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo di cui al richiamato articolo 3 del D.lgs n. 22 del 2015.

I lavoratori dello spettacolo che non hanno già fruito delle indennità di cui agli articoli 15 e/o 15-bis del decreto Ristori, potranno trovare nella circolare, un paragrafo con le indicazioni e i requisiti per la presentazione dell'istanza di accesso al beneficio.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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