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Tempistiche per la fruizione di Reddito e Pensione di Cittadinanza

L'INPS, attraverso la pubblicazione della circolare n. 43 del 20 marzo 2019, ha fornito indicazioni in merito alla disciplina del Reddito di Cittadinanza e della Pensione di Cittadinanza, misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale emanate dal Governo e istituite dal decreto-legge n. 4 del 28 gennaio 2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019.

Il beneficio economico viene erogato attraverso la Carta RdC, e viene ordinariamente fruito entro il mese successivo a quello di erogazione.

Sono previsti, tuttavia, due diversi meccanismi di decurtazione del Reddito e della Pensione di Cittadinanza:

- decurtazione mensile: nel caso in cui il beneficio non venga interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all'accredito (con l'eccezione nel caso di erogazioni arretrate), lo stesso viene decurtato fino a un massimo del 20%, nella mensilità successiva;


- decurtazione semestrale: viene decurtato dalla disponibilità della Carta RdC l'ammontare complessivo non speso ovvero non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto e al netto degli arretrati erogati nel corso del semestre stesso.

 

Attraverso il messaggio n. 2975 del 28 luglio 2020, l'INPS procede ad illustrare le modalità di attuazione di tali decurtazioni, chiarendo la disciplina comune delle stesse in caso di interruzione nell'erogazione o di cessazione del beneficio accordato.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale 

 

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