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Contribuzione agricola unificata per vendita prodotti al dettaglio

L'articolo 1, comma 700, legge di bilancio 2019, nel confermare che gli imprenditori agricoli possono vendere al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari, ha modificato l'articolo 4 del decreto legislativo 228/2001, specificando che i prodotti possono anche appartenere a uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda.

Questa attività non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell'azienda e, pertanto, con la circolare INPS 22 maggio 2019 n. 76 (allegata) si forniscono chiarimenti in merito ai riflessi sul corretto inquadramento, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che vendono direttamente al dettaglio.

Sono indicate, inoltre, le modalità di compilazione del modello Denuncia Aziendale (DA).

 

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

 

 

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