Notizie

Liquidazione Assegno mensile di invalidita' - necessaria inattivita' lavorativa

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce, è intervenuta sul requisito dell'inattività lavorativa di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, come modificato dall'articolo 1, comma 35, della legge n. 247 del 24 dicembre 2007, affermando che il mancato svolgimento dell'attività lavorativa integra non già una mera condizione di erogabilità della prestazione ma, al pari del requisito sanitario, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione assistenziale, la mancanza del quale è deducibile o rilevabile d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.

La giurisprudenza di legittimità, quindi, è costante nel ritenere che lo svolgimento dell'attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito ricavato, preclude il diritto al beneficio di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971 (cfr. Cassazione n. 17388/2018 e n. 18926/2019).

Alla luce di tale, consolidato, orientamento giurisprudenziale, e a fare data dalla pubblicazione del messaggio INPS 3495 del 14 Ottobre 2021 da parte dell'Istituto, l'assegno mensile di assistenza di cui all'articolo 13 della legge n. 118/1971, verrà liquidato, fermi restando tutti i requisiti previsti dalla legge, solo nel caso in cui risulti l'inattività lavorativa del soggetto beneficiario.

In caso contrario, quindi a fronte di soggetto che svolge attività lavorativa, l'INPS interromperà il pagamento dell'assegno, anche se il reddito da lavoro annuo non superi il limite di reddito stabilito dalla legge per la percezione della prestazione.

 

 

Fonte INPS

 

 

--

L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

La pagina ha impiegato 0.0855 secondi