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Covid-19 e ripresa dei versamenti dei contributi - chiarimenti

L'articolo 97 del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, ha introdotto la possibilità di riprendere a versare i contributi sospesi per l'emergenza Covid-19 in due modalità:

- versando il 50% delle somme oggetto di sospensione in unica soluzione o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;

- versando il rimanente 50% mediante rateizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

La domanda di adesione alla rateizzazione potrà essere trasmessa fino al 30 ottobre 2020, tramite l'apposito servizio online.

Con il messaggio INPS n. 3882 del 23 ottobre 2020, l'Istituto precisa che, relativamente al versamento del primo 50% delle somme oggetto di sospensione, considerato che è stato fissato al 16 settembre il termine per la ripresa dei versamenti sospesi:

- entro il 30 ottobre 2020 devono essere versate le prime due rate;
- entro il 31 dicembre 2020 il 50% dell'importo oggetto di sospensione dovrà essere interamente corrisposto in quanto ciò costituisce condizione necessaria per beneficiare della rateizzazione del rimanente 50% fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.


Il messaggio INPS fornisce, inoltre, le indicazioni per i datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi nella Gestione Aziende con dipendenti, per i committenti della Gestione Separata e per i datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione agricola unificata.

 

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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