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Disponibile sul portale istituzionale INPS, il cedolino di pensione di Agosto 2022.
Al fine di facilitarne la lettura, si elencano di seguito le principali informazioni riportate sullo stesso, la cui data di pagamento avverrà con valuta 1° agosto.
Sospensione delle prestazioni collegate al reddito per mancata presentazione dei dati reddituali anno 2019
Sulle pensioni che siano, in tutto o in parte, collegate al reddito (ad esempio le integrazione al trattamento minimo, la maggiorazione sociale, la pensione ai superstiti) i cui titolari, nonostante i solleciti inviati dall'Istituto, non abbiano fornito i dati reddituali relativi all'anno 2019, nei prossimi mesi di agosto e settembre verrà applicata una trattenuta dall'importo di circa 11 euro per le pensioni integrate al minimo, o pari al 10% della pensione per quelle di importo superiore.
Ai pensionati interessati infatti è stata inviata una lettera raccomandata con l'indicazione della data del 15 settembre 2022 come ultima scadenza per la comunicazione ed invio dei redditi richiesti e con le indicazioni utili per non incorrere nella revoca definitiva della prestazione collegata al reddito relativa al 2019.
Nei casi in cui i redditi richiesti non vengano inviati, l'INPS procederà alla revoca definitiva delle prestazioni per l'anno di riferimento, e conseguentemente al recupero dell'indebito calcolato.
Trattenute fiscali: addizionali regionali e comunali - conguaglio 2021 e tassazione 2022
Per quanto concerne le prestazioni fiscalmente imponibili, sul rateo di pensione del mese di agosto, oltre all'IRPEF mensilmente trattenuto, verranno trattenute le addizionali regionali e comunali relative al 2021. Queste trattenute sono infatti effettuate in 11 rate nell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Continuerà ad essere applicata anche la trattenuta per addizionale comunale in acconto per il 2022, avviata a marzo, che proseguirà fino alla mensilità di novembre 2022.
Prosegue, inoltre, sul rateo di pensione del mese di agosto il recupero delle ritenute IRPEF relative al 2021, laddove le stesse siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua.
Di fatti, nel caso di pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a euro 18.000,00, per i quali il ricalcolo dell'imposta IRPEF ha determinato un conguaglio a debito di importo superiore a 100,00 euro, la rateazione viene estesa fino alla mensilità di novembre 2022 (secondo quanto previsto dall'articolo 38, comma 7, legge 122/2010).
Per i redditi di pensione annui di importo superiore a euro 18.000,00 e per quelli di importo inferiore a 18.000,00 euro con debito inferiore a 100,00 euro il debito d'imposta è stato applicato sulle prestazioni in pagamento alla data dell'1 marzo, con azzeramento delle cedole laddove le imposte corrispondenti siano risultate pari o superiori alle relative capienze.
Le somme conguagliate sono state certificate all'interno della Certificazione Unica 2022.
Assistenza fiscale - conguagli da modello 730/2022 anno d'imposta 2021
Nel mese di agosto verranno effettuate le operazioni di abbinamento delle risultanze contabili di cui ai modelli 730 per i Pensionati e per i Contribuenti che abbiano scelto l'INPS quale sostituto di imposta e i cui flussi siano pervenuti da Agenzia delle Entrate entro la data del 30 giugno scorso.
Sul rateo di pensione di agosto si procederà quindi:
- al rimborso dell'importo a credito del contribuente;
- alla trattenuta, in caso di conguaglio a debito del contribuente.
L'eventuale rateazione degli importi a debito risultanti dalla dichiarazione dei redditi deve obbligatoriamente concludersi entro il mese di novembre 2022. Pertanto, qualora la risultanza contabile sia stata ricevuta dall'Istituto nei mesi successivi a quello di giugno, non sarà possibile garantire il numero di rate scelto dal dichiarante per il versamento dei debiti d'imposta.
Infine, i Contribuenti muniti delle credenziali necessarie che hanno indicato l'INPS come sostituto d'imposta per l'effettuazione dei conguagli del modello 730/2022, potranno verificare le risultanze contabili della dichiarazione e i relativi esiti accedendo al servizio online Assistenza fiscale (730/4) tramite il portale INPS, Servizi al Cittadino, sia tramite il portale istituzionale INPS che tramite l'app INPS Mobile.
Fonte INPS
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L'Ufficio Stampa
CONF.E.L.P. Nazionale