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Disoccupazione e malattia nel calcolo contributivo per Quota 100

Quota 100 è la riforma pensionistica, introdotta in via sperimentale per il triennio 2019-2021, che consentirà di andare in pensione in anticipo, al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni e di un'anzianità contributiva minima di 38 anni (in ogni caso la somma dell'età e degli anni di contributi versati deve essere pari a 100).


È stata approvata con il DL 4/2019, poi convertito nella Legge numero 26/2019.


Chi aderisce alla quota 100 può andare in pensione attraverso finestre d'uscita dal lavoro che sono trimestrali o semestrali. Per esempio, per i lavoratori privati che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2018, la prima data utile è l'1 aprile 2019. Chi ottiene nel 2019, nel 2020 o nel 2021 i requisiti di età e di contributi versati, potrà andare in pensione tre mesi dopo il loro raggiungimento. Per esempio, un lavoratore che matura i requisiti il 15 febbraio, andrà in pensione il 15 maggio.


Per i dipendenti pubblici la prima data disponibile è invece quella dell'1 agosto 2019. Chi non ha raggiunto i requisiti entro il 31 dicembre dovrà aspettare sei mesi per ricevere l'assegno previdenziale. Se ha, cioè, raggiunto i requisiti il 15 maggio, riceverà la pensione a partire dal 15 novembre. È obbligatorio, per i dipendenti pubblici che vogliono andare in pensione in anticipo, fornire un preavviso di sei mesi. Per chi lavora nella scuola, la pensione arriverà solamente all'inizio del nuovo anno scolastico, quindi a settembre.


Per perfezionare il requisito contributivo di 38 anni richiesto per il conseguimento della pensione "quota 100" calcolata con il sistema contributivo si può considerare anche la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati.
Diversamente accade per l'opzione donna. In questo caso, per raggiungere i 35 anni previsti, sono utili per la pensione i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.


Negli ultimi mesi sono affiorati molti punti di attenzione e necessità di precisazioni da parte dell'INPS che, con il su richiamato messaggio n. 1551 del 16 aprile 2019, ha cercato di rispondere a quesiti, anche di dettaglio, relativi all'applicazione specifica della norma.

 

Specifiche categorie di Lavoratori

I soggetti che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa in qualità di personale militare delle Forze armate, di personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria, di personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di personale della Guardia di finanza non possono accedere alla pensione quota 100. I soggetti che abbiano svolto l'ultima attività lavorativa non rivestendo lo status di "militare" o equiparato, possono accedere alla pensione quota 100 anche valorizzando i periodi di contribuzione per servizio svolto con le predette qualifiche, qualora la stessa non abbia dato luogo alla liquidazione di altro trattamento pensionistico.
I titolari di un trattamento pensionistico tabellare, conseguito durante il servizio di leva, e i titolari di una pensione di guerra, a qualunque titolo conseguita, possono accedere alla pensione quota 100 anche cumulando i periodi assicurativi.

 

Opzione donna e requisito contributivo di 35 anni

L'INPS precisa che, ai fini del perfezionamento del requisito di anzianità, c.d. "opzione donna", non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati.
In aggiunta, chiarisce che la contribuzione accreditata durante i periodi di percezione della NASpi è si utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità.
Se il soggetto ricorre al cumulo per accedere alla "quota 100", si deve tener conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate per il requisito dei 35 anni di contributi, al netto dei periodi di malattia e disoccupazione o equiparati.
La contribuzione accreditata durante i periodi di percezione dell'Indennità di nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) è utile per il perfezionamento del requisito contributivo dei 38 anni, ma non anche per il perfezionamento del requisito contributivo dei 35 anni utili per la pensione di anzianità. Infatti, ai fini del perfezionamento di tale ultimo requisito, c.d. opzione donna, non sono utili i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati (ad esempio, periodi di percezione dell'indennità di ASpI, di Mini-ASpI, etc.).
In caso di pensione con il cumulo dei periodi assicurativi, il requisito dei 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati deve essere verificato tenendo conto di tutta la contribuzione versata o accreditata presso le forme previdenziali interessate al cumulo dei periodi assicurativi (ad esempio, un soggetto con 35 anni di contribuzione presso il FPLD, di cui 3 anni relativi a periodi di malattia e NASpI, e successivi 3 anni di contribuzione presso la CTPS, ha perfezionato il requisito contributivo per la pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, avendo maturato 38 anni di contributi, di cui 35 anni - 32 anni presso il FPLD e 3 anni presso la CTPS - utili per la pensione di anzianità al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione).

 


Quota 100 e anzianità contributiva

Per il calcolo dell'anzianità contributiva di 38 anni:
- non concorrono le anzianità derivanti dalla prosecuzione volontaria dei versamenti contributivi;
- la contribuzione accreditata per i periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,50;
- è valorizzata la contribuzione figurativa, compresa quella accreditata per i periodi di malattia e di disoccupazione o equiparati.

 


Opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione

Ai fini dell'esercizio della facoltà di opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione quota 100 con il cumulo dei periodi assicurativi, occorre che l'interessato, in possesso dei prescritti requisiti (meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e 15 anni di contributi, di cui almeno 5 anni dal 1996) presso ciascuna gestione interessata al cumulo, eserciti la facoltà di opzione in tutte le predette gestioni interessate al cumulo.

 

Titolari di indennità APE e APE sociale

L'APE sociale è incompatibile con la titolarità di una pensione diretta conseguita in Italia o all’estero. Come chiarito dall'INPS al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017 "nelle ipotesi in cui il soggetto - beneficiario di APE sociale - divenga titolare di un trattamento pensionistico diretto l'indennità è revocata dalla data di decorrenza della pensione". Ciò posto, il titolare di c.d. APE sociale può conseguire la pensione quota 100, ma dalla decorrenza effettiva della suddetta pensione non può più percepire l'indennità c.d. APE sociale.
Anche l'APE è incompatibile con la percezione della pensione quota 100. Qualora nella fase di erogazione dell'APE il beneficiario presenti domanda di pensione quota 100, trovano applicazione le disposizioni di cui alla circolare n. 28/2018.
Pertanto, qualora nella fase di erogazione dell'APE il beneficiario presenti domanda di pensione diretta prima del perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, della legge n. 214 del 2011, l'INPS ne dà comunicazione all'istituto finanziatore che sospende l'erogazione dell'APE. La presentazione della domanda di pensione ai superstiti non comporta la sospensione dell'APE.
Entro 30 giorni dall'accoglimento della domanda di pensione, l'INPS, per conto del soggetto finanziato, dà comunicazione all'Istituto finanziatore della data di decorrenza della liquidazione del trattamento pensionistico diretto, inoltrando, contestualmente, la proposta di integrazione contrattuale in funzione della rideterminazione dell'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento.
L'istituto finanziatore, tramite il portale INPS, trasmette entro 15 giorni l'accettazione della proposta di integrazione contrattuale, corredata dal nuovo piano di ammortamento e dell'importo della nuova rata di ammortamento. In caso di reiezione della domanda di pensione, l'istituto finanziatore, a seguito della comunicazione da parte dell'INPS, riprenderà l'erogazione dell'APE con corresponsione delle mensilità sospese.

 

Soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto ad altro trattamento pensionistico

L'interessato può conseguire la pensione quota 100 anche se, precedentemente alla prima decorrenza utile della pensione, ha maturato il diritto ad altra prestazione pensionistica.

 

 

Lavoratori Marittimi


I periodi di prolungamento calcolati ai sensi degli articoli 24 e 25 della legge n. 413/1984 sono utili per il perfezionamento del requisito contributivo di 38 anni e di 35 anni al netto dei periodi di malattia e di disoccupazione richiesto per il conseguimento della pensione quota 100.
I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 36 della legge n. 413/1984 prevedono che le pensioni liquidate in base alle disposizioni di cui agli articoli 31, 33 e 34 della medesima legge, senza il concorso dei requisiti previsti dalle norme dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO), sono riliquidate - a seguito di domanda - al verificarsi dei requisiti stessi, prendendo a riferimento l'intera posizione assicurativa e applicando le norme della predetta assicurazione generale obbligatoria. L'importo della pensione riliquidata non può essere inferiore a quello già in godimento. I periodi assicurativi relativi ad attività lavorativa comunque prestata successivamente alla data di riliquidazione, di cui al comma 4 del citato articolo 36, saranno considerati utili secondo le norme dell'AGO in materia di valutazione dei periodi successivi al pensionamento.
Al riguardo si chiarisce che la citata norma fa riferimento alle prestazioni ordinarie dell'AGO e non a quelle per le quali le norme istitutive prevedono un circoscritto arco temporale entro e non oltre il quale poter perfezionare i prescritti requisiti, come nel caso della pensione quota 100.

Decorrenza della pensione quota 100 per i soggetti cessati dall'attività di lavoro precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda

Al fine di individuare la decorrenza del trattamento pensionistico per i soggetti che, precedentemente alla data di presentazione della relativa domanda, abbiano cessato dall'attività di lavoro, occorre fare riferimento alla qualifica da ultimo rivestita di lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni, di lavoratore dipendente da soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni o di lavoratore autonomo (cfr. la circolare n. 11 del 29 gennaio 2019, paragrafo 1.3.3.).
Il soggetto, che abbia risolto l'ultimo rapporto di lavoro alle dipendenze di una pubblica amministrazione precedentemente alla data di presentazione della domanda di pensione, mantiene lo status di "lavoratore dipendente delle pubbliche amministrazioni" in quanto l'ultima attività lavorativa svolta è riconducibile ad una amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs n. 165/2001; in tale fattispecie, pertanto, il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico si consegue, per i lavoratori che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019, dal 1 agosto 2019, per i lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, trascorsi sei mesi dalla maturazione dei prescritti requisiti e comunque non prima del 1 agosto 2019.

 

Soggetti titolari di pensione
La titolarità di pensione a carico delle forme previdenziali diverse da quelle indicate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (ad esempio Fondo Enasarco, Casse professionali, etc.) non osta al conseguimento della pensione quota 100. La titolarità di pensione a carico di una delle forme previdenziali indicate all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 osta al conseguimento della pensione quota 100, anche con il cumulo di periodi assicurativi presenti nelle altre forme previdenziali indicate al citato articolo 14.

 

Maggiorazioni delle anzianità contributive e rivalutazioni dei periodi di lavoro
Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 si applicano tutte le disposizioni, tempo per tempo vigenti, in materia di maggiorazione dell'anzianità contributiva (ad esempio, non vedenti, invalidi in misura superiore al 74%, etc.) e rivalutazione dei periodi di lavoro (ad esempio, lavoro svolto con esposizione ad amianto, etc.) per il conseguimento della pensione anticipata.

 

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

 

 

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