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Decreto Sostegni bis - proroga NASpI e DIS-COLL per lavoro agricolo

Attraverso il decreto "Rilancio", specificatamente il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34, e in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, è stato previsto che i percettori di ammortizzatori sociali - per il periodo di sospensione della prestazione lavorativa a zero ore - ed i percettori di NASpI, DIS-COLL e di Reddito di Cittadinanza potranno stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Tali contratti non comporteranno la perdita o la riduzione dei benefici previsti, purché rimangano nel limite di reddito di 2.000,00 euro per il 2020.

Il decreto "Sostegni bis", specificatamente il decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, ha esteso queste disposizioni, in considerazione del protrarsi dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2021 e, ove lo stato di emergenza fosse successivo a tale data, fino al termine dello stesso.

Pertanto, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL potranno, durante la fruizione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000,00 euro anche per il 2021, senza subire la sospensione o la decadenza dal diritto alla prestazione o l'abbattimento della stessa.

Questo è stato comunicato dall'INPS attraverso il proprio messaggio n. 4079 diramato il 22 novembre 2021, all'interno del quale l'Istituto precisa, tra l'altro, che i 30 giorni si computano considerando le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. L'interessato, pertanto, attraverso la trasmissione del modello "NASpICom", comunicherà all'INPS le effettive giornate in cui presta l'attività lavorativa nell'ambito del contratto di lavoro, al fine di conteggiare i giorni lavorati.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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