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Indennita' decreto Sostegni - domande respinte e procedure di riesame

L'articolo 10 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, il cosiddetto Decreto Sostegni, ha previsto la concessione di un'indennità una tantum in favore di alcune categorie di Lavoratori e, precisamente, per i Lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, coinvolti nell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

L'INPS, quale Istituto erogatore, con proprio messaggio n. 2564 del 9 luglio 2021 provvede a fornire le istruzioni per la gestione delle istruttorie relative alle domande di riesame presentate dai richiedenti, le cui istanze sono state respinte per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa in materia.

Il termine per proporre il riesame, da considerarsi non perentorio, è di 20 giorni a partire dalla data di pubblicazione del messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva), per consentire al Cittadino l'eventuale supplemento di istruttoria e la produzione di nuova documentazione utile al fine dell'accesso al beneficio.

L'utente, qualora abbia deciso di procedere in autonomia, senza il supporto di un Ente di Patronato, potrà inviare la documentazione selezionando la voce "Esiti" all'interno del servizio tramite cui è stata presentata la domanda "Indennità COVID-19 (Bonus 2400 euro Decreto Sostegni 2021)", grazie a un'apposita funzionalità che espone i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Una ulteriore modalità di invio della documentazione alla struttura territoriale di competenza è per il tramite della casella di posta istituzionale dedicata, denominata riesamebonus600.nomesede@inps.it, istituita per ogni struttura territoriale INPS (esempio, per l'Agenzia INPS di Albano Laziale, riesamebonus600.albanolaziale@inps.it e così via).

Tale integrazione permette all'INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici e il rispetto dei requisiti di appartenenza per ciascuna categoria di Lavoratori interessata dal decreto, considerando, nei vari casi, l'assenza di titolarità di un rapporto di lavoro al 24 marzo 2021 o di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato oppure di un contratto di lavoro autonomo occasionale, i limiti di reddito, se previsti, e le incompatibilità con altre indennità o con il Reddito di Emergenza 2021.

 

Fonte INPS

 

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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