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Esonero contributivo per le aziende che non richiedono Cassa integrazione

L'INPS, con la propria circolare n. 105 del 18 settembre 2020, da le prime indicazioni per la gestione dell'esonero contributivo, previsto dal decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, per le aziende che non richiedano ulteriori trattamenti di cassa integrazione riconosciuti in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Premesso che la Commissione Europea, su richiesta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato il predetto aiuto di Stato, l'INPS, con il messaggio n. 4254 del 13 novembre 2020 indica come, operativamente, si debba procedere per la richiesta di autorizzazione e per la corretta esposizione dei dati relativi all'esonero all'interno nel flusso Uniemens.

I datori di lavoro, al fine di usufruire di tale esonero, dovranno inoltrare all'Istituto, tramite il Cassetto previdenziale, la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione "2Q" secondo le istruzioni fornite nel messaggio 4254. La richiesta dovrà essere inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l'esonero.

Sempre attraverso il Cassetto previdenziale il datore di lavoro riceverà il codice di autorizzazione dopo la verifica dei dati.

Tale codice ha validità dal mese di agosto 2020, fino al mese di dicembre 2020.

Qualora il datore di lavoro decida di accedere all'esonero, per la durata del periodo agevolato, non potrà avvalersi di eventuali ulteriori trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza da COVID-19, salvo che riguardino una diversa unità produttiva.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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