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Sospensione dei versamenti contributivi - le novita' introdotte dal decreto Ristori bis

Mediante la circolare INPS n. 128 del12 novembre 2020, vengono fornite informazioni circa le novità relative alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, introdotte dal decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cosiddetto decreto Ristori) e del decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 (cosiddetto decreto Ristori bis).

L'articolo 13, comma 1, decreto-legge 137/2020, come specificato dall'articolo 11, decreto-legge 149/2020, prevede la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi in scadenza a novembre 2020.

 

Chi sono i destinatari della sospensione dei versamenti

I destinatari della sospensione dei versamenti in scadenza a novembre sono i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nel territorio dello Stato italiano, e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al decreto-legge 149/2020 (contenuto all'interno del file riportato alla fine della presente notizia).

Sono destinatari della sospensione anche i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle zone "arancione" e "rossa", che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 2 al decreto-legge 149/2020 (contenuto all'interno del file riportato alla fine della presente notizia).

Gli ambiti territoriali sono individuati dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre e del 10 novembre 2020, come segue:

- zona arancione: Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia;
- zona rossa: Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia Autonoma di Bolzano.

 

L'eventuale variazione delle zone, nel corso di novembre, non ha effetti per l'applicazione della sospensione contributiva relativa alla presente circolare.

 

Ripresa dei versamenti sospesi

I versamenti dei contributi sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione ed entro il 16 marzo 2021, oppure con rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

In entrambi i casi non vi sarà applicazione di sanzioni e interessi.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

 

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa 

CONF.E.L.P. Nazionale

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