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Incremento delle prestazioni di invalidita' civile - invalidi totali e titolari di pensione di inabilita' previdenziale

Previsti, a breve, aumenti per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l'INPS infatti provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale al 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.

Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto "incremento al milione"), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (la sentenza n. 152 del 2020) e il decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dal 18esimo anno di età.

Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l'adeguamento verrà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020.

Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda per l'applicazione di tale aumento.

Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l'adeguamento sarà attribuito a seguito domanda dell'interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell'Istituto (area personale del Cittadino, accessibile con proprio PIN INPS o SPID), o tramite gli Enti di Patronato.

Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dall'1agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato).

Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.

 

Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:

- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento;
- l'importo aggiuntivo di 154,94 euro (ai sensi della legge 388 del 2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l'indennizzo previsto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.

 

Si tratta di un beneficio che interessa una platea piuttosto ampia di cittadini, per rendere attivo il quale l'INPS ha lavorato in questi mesi per accelerare le procedure di definizione dell'iter e la semplificazione delle stesse

 

 

 

Fonte INPS

 

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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