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DPCM del 18 ottobre 2020 - Testo Ufficiale

Pubblicato il testo ufficiale del DPCM del 18 Ottobre 2020, annunciato dal Presidente del Consiglio Conte nella conferenza stampa di ieri sera.

 

Come già sintetizzato ieri, queste sono le novità sintetizzate del Decreto, di cui si allega copia integrale e allegato.

 

 

I SINDACI DISPONGONO ZONE ROSSE SE RISCHIO ASSEMBRAMENTO - I sindaci, quale massima autorità sanitaria nel proprio comune, potranno disporre la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

 

VIA LIBERA ALLA DIDATTICA A DISTANZA IN CASO DI CRITICITA' - Previa comunicazione al Ministero dell'Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza.

EVENTUALI TURNI POMERIDIANI PER LE SCUOLE - Necessità di modulare ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turnazioni pomeridiane e disponendo che l'ingresso nelle struttre scolastiche non avvenga, in ogni caso, prima delle ore 9.

MOVIDA - Le attività dei servizi di ristorazione (tra i quali bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

OBBLIGO CARTELLO NUMERO MASSIMO PERSONE IN LOCALI - Viene reso obbligatorio per gli esercenti esporre all'ingresso del proprio locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

STOP AI CONGRESSI, SAGRE E FIERE LOCALI - Vengono vietate le sagre e le fiere di comunità. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale ed i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Vengono quindi sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali, ad eccezione di quelle che si svolgono con modalità a distanza.

BAR E RISTORANTI NELLE AUTOSTRADE - Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Così si garantisce il servizio agli utenti della strada, per assicurare la continuità dei servizi.

NELLA P.A. OBBLIGO DI RIUNIONI A DISTANZA - Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico. Viene altresì fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

SALE GIOCHI APERTE DALLE 8 ALLE 21 - Le attività delle sale giochi, delle sale scommesse e delle sale bingo sono consentite dalle ore 8 alle ore 21.L'apertura viene consentita a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Tali protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

CERIMONIE E FESTE - Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei.

 

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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