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Legge di Bilancio 2022 - nuove modalita' operative su NASpI - Chiarimenti INPS

La Legge di Bilancio 2022 introduce, relativamente alla disciplina del trattamento di NASpI a partire dall'1 gennaio 2022, profonde e numerose novità.

 

Viene infatti ampliata la platea dei Lavoratori beneficiari, non soltanto includendo nuove categorie ma anche eliminando uno dei requisiti di accesso allo strumento di sostegno al reddito. In relazione ai datori di lavoro si prevede l'introduzione di nuovi obblighi contributivi che hanno riflessi anche sulla gestione dei flussi di denuncia contributiva (Uniemens).
Per fornire i chiarimenti in merito l'INPS, attraverso la propria circolare 2/2022 del 4 gennaio 2022, ha comunicato le indicazioni operative.

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2022) ha previsto l'intervento sulla disciplina della NASpI in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione dell'ammortizzatore sociale, ai requisiti di accesso alla prestazione, nonché alla misura e alla durata della NASpI.

La platea dei destinatari della NASpI viene estesa anche ai Lavoratori agricoli a tempo indeterminato per gli eventi di disoccupazione che si verificano a fare data dall'1 gennaio 2022.

Con tale provvedimento i destinatari della prestazione di disoccupazione NASpI diventano:

- i Lavoratori dipendenti del settore privato;
- i Lavoratori assunti come apprendisti;
- i soci Lavoratori delle cooperativa che abbiano stabilito con propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, nonché il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
- dal 2022 gli operai agricoli a tempo indeterminato dipendenti dalle cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci.

Per quanto concerne gli operai agricoli a tempo indeterminato, essendo destinatari della prestazione NASpI esclusivamente per le cessazioni involontarie intervenute a fare data dall'1 gennaio 2022, gli stessi potranno accedere alla indennità di disoccupazione agricola solo qualora abbiano maturato i requisiti di accesso legislativamente previsti per l'indennità di disoccupazione agricola, presentando l'apposita domanda, come di consueto, entro il 31 marzo 2022.

A tal fine devono sussistere, congiuntamente, i seguenti requisiti di accesso:
- stato di disoccupazione (secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, del D.Lgs n. 150/2015);
- almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (vengono considerati utili per l'accesso alla NASpI, i contributi contro la disoccupazione versati nel settore agricolo sia ai fini del diritto, della misura e della durata della prestazione NASpI, se non sono stati già utilizzati per la fruizione dell'indennità di disoccupazione agricola).

Portando un esempio, immaginiamo un bracciante agricolo a tempo indeterminato, assunto dall'1 luglio 2021 al 30 giugno 2022: in questo caso il diritto alla NASpI vi è in presenza dei requisiti da verificare:
- senza computo della contribuzione versata al settore agricolo nell'anno 2021 se beneficiario della disoccupazione agricola competenza 2021;
- considerando anche la contribuzione del settore agricolo nell'anno 2021, se il lavoratore sceglie di non accedere alla disoccupazione agricola.


Nuovi obblighi di contribuzione per datori di lavoro

La legge di Bilancio, attraverso il comma 222 dell'art. 1 ha integrato l'art. 3, primo comma, della legge n. 240/1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri ovvero conferiti dai loro soci. Questi datori di lavoro sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo se:
- assunti a decorrere dall'1 gennaio 2022;
- assunti precedentemente all'1 gennaio 2022 e ancora in forza a tale data (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).

A tal fine, oltre alla matricola nel settore agricolo con il CSC del 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), viene prevista l'apertura di un'apposita matricola contraddistinta dal CSC 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.
La misura dell'aliquota contributiva viene stabilita in misura pari all'1,61% (1,31% + 0,30%) dell'imponibile contributivo, e trova applicazione l'obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento.
Le agevolazioni previste per le aziende operanti in zone montane e zone svantaggiate non comportano la riduzione dell'aliquota pari allo 0,30% dell'imponibile contributivo.


Lavoratori assunti con contratto di apprendistato

Con decorrenza dall'1 gennaio 2022 gli obblighi contributivi a fini NASpI si applicano anche in relazione ai Lavoratori assunti a tempo indeterminato con il contratto di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello) a cui non si applica il ticket di licenziamento.


Requisiti di accesso alla prestazione

La Legge di Bilancio 2022 ha abolito il requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione, per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dall'1 gennaio 2022.

L'accesso alla prestazione viene dunque ammesso in presenza di entrambi seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione involontario;
- tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.


La Legge introduce anche variazioni in riferimento all'importo erogato a titolo di NASpI.

L'indennità mensile infatti continuerà ad essere calcolata dividendo la retribuzione imponibile INPS dell'ultimo quadriennio per il totale delle settimane di contribuzione e moltiplicando il risultato per il coefficiente fisso pari a 4,33.
Se da tale calcolo il risultato è:
- pari o inferiore a 1.227,55 euro la NASpI mensile verrà calcolata in misura pari al 75% della retribuzione di riferimento;
- superiore a 1.227,55 euro il sussidio sarà pari al 75% di 1.227,55 euro oltre il 25% della differenza tra la retribuzione di riferimento ed euro 1.227,55.

A prescindere da questi casi la somma mensilmente erogata non potrà eccedere il massimale determinato annualmente dall'INPS e pari, nello scorso 2021, a 1.335,40 euro.

Con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1 gennaio 2022, la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere:
- dal primo giorno del sesto mese di fruizione;
- dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione nel caso in cui il beneficiario abbia compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Ai trattamenti già in corso di erogazione alla data del 31 dicembre 2021 continua ad applicarsi il precedente meccanismo di diminuzione, già a decorrere dal quarto mese di fruizione. Tale misura infatti non ha effetto retroattivo.

Per il corretto assolvimento dell'obbligo contributivo, i datori di lavoro interessati per i lavoratori con qualifica di operaio e contratto a tempo indeterminato e per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con la qualifica di apprendista, professionalizzanti o non, continueranno a utilizzare le consuete modalità operative già in uso per la compilazione della denuncia Uniemens.
La procedura di calcolo verrà aggiornata per il recepimento della qualifica di apprendista sulle matricole contraddistinte con CSC 1.01.06 e per gestire il nuovo carico contributivo.
Per assolvere all'obbligo di versamento del ticket di licenziamento, ove previsto, si dovrà utilizzare il codice causale, già in uso, "M400", presente in "CausaleADebito" di "AltreaDebito" di "DatiRetributivi".


Fonte INPS

 


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L'Ufficio Stampa
CONF.E.L.P. Nazionale

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