Notizie

Restituzione somme indebitamente percepite - indicazioni sulle modalita'

L'INPS, mediante la circolare n. 174 del 22 novembre 2021, ha fornito le indicazioni operative sulla nuova modalità di restituzione delle somme indebitamente percepite, disciplinata dall'articolo 150 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020.

In particolare, tale norma ha sancito le modalità di ripetizione dell'indebito sulle prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate alle ritenute alla fonte a titolo di acconto e, per semplificare il quadro, ha stabilito che le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate a ritenuta, sono restituite al netto della ritenuta subita e non costituiscono oneri deducibili.

Tale disposizione normativa ha inoltre previsto, a favore del sostituto d'imposta quale soggetto erogatore, la facoltà di usufruire, al posto del rimborso, di un credito di imposta pari al 30 per cento delle somme ricevute, utilizzabile senza limiti in compensazione.

La norma non trova applicazione nei casi di restituzione di somme indebite esenti per legge (come, ad esempio, pensioni e assegni sociali, le pensioni di invalidità civile, le maggiorazioni sociali e gli assegni familiari) che comunque non hanno subito complessivamente ritenute ancorché imponibili.

Tale norma altresì non si applica nel caso di restituzione delle somme assoggettate a ritenuta e restituite nello stesso anno del pagamento.

La circolare n. 174 illustra, inoltre, le indicazioni ed i criteri per la determinazione delle somme nette oggetto di ripetizione.

In ultimo, l'INPS anticipa che con un proprio successivo messaggio verranno fornite ai Contribuenti le ulteriori istruzioni operative necessarie agli adeguamenti dei sistemi informativi.

 

Fonte INPS

 

 

--

L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

La pagina ha impiegato 0.1452 secondi