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Reddito di Liberta' per le Donne vittime di violenza - quali requisiti e come fare domanda

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2020, al proprio articolo 3, comma 1, ha introdotto un contributo meglio rinominato come "Reddito di Libertà", con la finalità di esser destinato alle Donne vittime di violenza, senza figli o con figli minori, seguite dai centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni e dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza, al fine di contribuire a sostenerne l'autonomia e il ritorno a una vita normale.

La misura consiste in un contributo economico stabilito nella misura massima di 400 euro mensili pro capite, concesso in unica soluzione per una durata massima di 12 mesi, finalizzato a sostenere prioritariamente le spese per assicurare l'autonomia abitativa e la riacquisizione dell'autonomia personale, nonché per consentire il percorso scolastico e formativo dei figli o delle figlie minori.

Tale misura è compatibile con altri strumenti di sostegno al reddito.

 

Le destinatarie del contributo sono le Donne residenti nel territorio italiano, sia esse siano cittadine italiane, sia che siano cittadine comunitarie. Nel  caso siano invece cittadine di uno Stato extracomunitario, dovranno essere in possesso di regolare permesso di soggiorno, ovvero possedere lo status di rifugiate politiche o lo status di protezione sussidiaria.

L'INPS, quale Ente erogatore, mediante propria circolare n. 166 dell'8 novembre 2021, illustra nel dettaglio la disciplina del Reddito di Libertà, specificando i requisiti di accesso al beneficio, il regime fiscale e le compatibilità con altre misure di sostegno come il Reddito di Cittadinanza o altri sussidi economici anche di differente natura (quali REM, NASpI , Cassa Integrazione Guadagni , ANF, ecc.).

Nella medesima circolare vengono fornite, inoltre, le indicazioni per la compilazione e la presentazione della domanda, che deve essere presentata all'Istituto dalle donne interessate, direttamente o mediante un rappresentante legale o un delegato, tramite il proprio Comune di residenza, utilizzando il modello allegato alla circolare.

Per gli operatori comunali autorizzati all'inserimento e alla trasmissione di dette domande, sono illustrate le funzionalità della procedura di accesso al servizio online che verrà appositamente rilasciata sul sito istituzionale INPS, e le conseguenti modalità operative e contabili.

Le domande non ammesse per insufficienza di budget potranno essere accolte in un momento successivo, in caso di stanziamento di somme aggiuntive a quanto già previste.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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