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Assegno temporaneo per i figli minori - attuazione della misura

Nonostante, a tutt'oggi siamo in attesa dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della legge n. 46 dell'1 aprile 2021, il decreto-legge n. 79 dell'8 giugno 2021 ha introdotto, per il periodo dall'1 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, la misura denominata "Assegno temporaneo per i figli minori", col fine di sostenere la genitorialità e favorire la natalità, considerata la fase straordinaria di necessità ed urgenza.

L'INPS, attraverso il proprio messaggio n. 2371 emanato il 22 giugno 2021, fornisce le informazioni circa i requisiti previsti per il diritto all'Assegno temporaneo, che viene erogato dall'Istituto ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) e in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.

Il messaggio stesso fornisce, inoltre, indicazioni sulla misura dell'Assegno, determinata sulla base di una tabella appositamente redatta che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore, e sulla compatibilità dello stesso Assegno con altre misure di sostegno al reddito.

La domanda di Assegno temporaneo deve essere presentata entro il 31 dicembre 2021, attraverso il portale dell'INPS, attraverso il Contact Center integrato o mediante gli Enti di Patronato.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

 

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