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Differimento termine domande di esonero contributi imprese agrituristiche

Con propria circolare n. 57 del 12 aprile 2021, l'INPS fornisce le indicazioni e le istruzioni operative per l'esonero straordinario della quota di contribuzione dovuta per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, nonché dell'allevamento, dell'ippicoltura, della pesca e dell'acquacoltura.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della circolare (termine ultimo di presentazione delle istanze 12 maggio 2021), utilizzando il modulo disponibile nel Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo), alla voce "Esonero Art.222 DL 34/2020".

 

Sempre l'INPS, attraverso il messaggio n. 1850 del 7 maggio 2021, rende noto che per semplificare la procedura di autorizzazione dell'esonero e adeguare conseguentemente le dichiarazioni certificative dei richiedenti con riferimento a quanto condiviso dall'Istituto con il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nei prossimi giorni sarà sospesa la disponibilità del modulo. Un nuovo messaggio comunicherà la data di disponibilità del nuovo modulo e il periodo ulteriore per la presentazione delle istanze. Saranno altresì specificati i casi particolari in cui i contribuenti che hanno già presentato la domanda dovranno presentarne una nuova.

 

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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