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Ammortizzatori Sociali e Legge di Bilancio 2021 - Messaggio Inps con le istruzioni

L'INPS, mediante il proprio messaggio n. 406 pubblicato il 29 gennaio 2021, fornisce le prime informazioni sulle novità normative introdotte in tema di ammortizzatori sociali dalla Legge di Bilancio dello Stato per l'anno 2021, indicando le modalità per la presentazione delle domande, rimandando nel contempo a una prossima circolare tutti i dettagli.

La legge di bilancio 2021 detta infatti nuove disposizioni sui trattamenti di integrazione salariale connessi allemergenza epidemiologica da Covid-19, in atto, anche, nel Nostro Paese.

In particolare, dalla norma viene introdotto un ulteriore periodo di trattamenti di Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (in breve CIGO), di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (in breve CIGD), Assegno Ordinario (in breve ASO) e Cassa Integrazione Speciale Operai Agricoli (in breve CISOA).

Il periodo aggiuntivo potrà essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere, ovvero ridurre, l'attività produttiva per eventi riconducibili al Covid-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 Dicembre 2020.

E' possibile richiedere la concessione della Cassa Integrazione e dell'Assegno Ordinario, per periodi decorrenti dall'1 Gennaio 2021 e per una durata massima di 12 settimane; i trattamenti di CIGO devono essere collocati nel periodo compreso tra l'1 Gennaio e il 31 Marzo 2021; quelli di Assegno Ordinario e di CIGD, invece, tra l'1 Gennaio ed il 30 Giugno 2021.


LAVORATORI A CUI SI RIVOLGONO LE TUTELE DI CUI ALLA LEGGE N. 178/2020


Riguardo ai Lavoratori cui si rivolgono le tutele di cui alla legge n. 178/2020, gli stessi sono quelli che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione all'1 Gennaio 2021 (quindi dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 178/2020).

Con riferimento al requisito soggettivo del Lavoratore, nelle ipotesi di trasferimento d'azienda ai sensi dell'arti.2112 c.c. e nei casi di Lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, si computa anche il periodo durante il quale il Lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.



CONTRIBUTO ADDIZIONALE


L'art. 1, comma 300, della Legge di Bilancio 2021 non prevede l'obbligo, per i datori di lavoro che accedono ai trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e in deroga e assegno ordinario) per le 12 settimane previste dalla medesima legge, del versamento di un contributo addizionale.



MODALITA' DI TRASMISSIONE DELLE DOMANDE


Si comunica che nel sito internet istituzionale dell'INPS sono disponibili i servizi telematici per la trasmissione delle istanze che, in relazione alla previsione contenuta nella menzionata legge n. 178/2020, devono riguardare periodi non antecedenti all'1 Gennaio 2021.

Per richiedere ulteriore periodo di 12 settimane di Cassa Integrazione salariale (sia essa ordinaria o in deroga) e di assegno ordinario, i datori di lavoro dovranno trasmettere domanda di concessione dei trattamenti con la nuova causale, denominata "COVID 19  L. 178/20".

Si precisa che sarà possibile inoltrare le suddette istanze a prescindere dall'avvenuto rilascio da parte delle Strutture territoriali dell'Istituto delle autorizzazioni relative alle sei settimane richieste ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176/2020.

Con riferimento alla Cassa Integrazione in Deroga (in breve CIGD), si ricorda che, in base alle precisazioni fornite nel messaggio n. 2946/2020, possono trasmettere le domande come "deroga plurilocalizzata" esclusivamente i datori di lavoro che hanno ricevuto la prima autorizzazione con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Tutti gli altri datori di lavoro, invece, anche con più unità produttive, dovranno trasmettere la domanda come "deroga INPS" (vedi la circolare n. 86/2020).

Si sottolinea, altresì, che le domande di deroga devono essere inviate esclusivamente con riferimento alle singole unità produttive, ad eccezione delle aziende plurilocalizzate che hanno chiesto di accedere al flusso semplificato (come da messaggio INPS n. 2328/2020).

Si evidenzi, in ultimo, che per la stessa unità produttiva e per il medesimo periodo, non sarà possibile richiedere ammortizzatori sociali diversi tranne nei casi in cui la domanda di Cassa Integrazione in Deroga riguardi Lavoratori esclusi dagli altri ammortizzatori COVID (a titolo d'esempio, i Lavoratori a domicilio, gli apprendisti ecc.).

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

 

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