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Indennita' Covid-19 una tantum - termini di presentazione delle istanze

Il decreto-legge n. 157 del 30 Novembre 2020, come già più volte comunicato, prevede l'erogazione di un'ulteriore indennità una tantum per un importo pari a 1.000,00 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell'indennità Covid-19 prevista dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 137 del 28 Ottobre 2020, il cosiddetto "Decreto Ristori".

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale provvederà quindi ad erogare automaticamente l'indennità in favore delle categorie di lavoratori indicate nel messaggio n. 4589 del 4 dicembre 2020, senza necessità da parte del cittadino di presentare ulteriore domanda.

Il decreto-legge n. 157 del 2020 ha anche previsto un'indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori appartenenti alle categorie elencate nello stesso messaggio, che non abbiano già beneficiato dell'indennità, disponendo, inoltre, la riapertura dei termini per richiedere le indennità previste dal decreto Ristori e dal decreto Agosto (il decreto-legge n. 104 del 14 Agosto 2020).

In questo caso, i lavoratori interessati dovranno presentare la domanda nei termini seguenti:

- domande di indennità di cui all'articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6 del decreto-legge n. 157 del 30 Novembre 2020 entro il 15 Dicembre 2020. Per questo servizio l'INPS renderà noto il rilascio dell'apposita procedura telematica;

- domande di indennità di cui all'articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6 del decreto-legge n. 137 del 28 Ottobre 2020 entro il 18 dicembre 2020;


- domande di indennità di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 14 Agosto 2020 entro il 15 Dicembre 2020.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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