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Esonero contributivo rivolto a imprese agricole e della pesca - aggiornamenti

L'INPS, attraverso la pubblicazione di proprio messaggio, precisamente il messaggio n. 4353 del 19 novembre 2020, riassume le indicazioni riguardo all'esonero della quota di contribuzione dovuta per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2020 dai datori di lavoro delle imprese appartenenti alle filiere agricole e agrituristiche (comprese quelle apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole), dell'allevamento, dell'ippicoltura, dell'acquacoltura e della pesca.

Facendo seguito alle indicazioni del messaggio n. 3341, sempre pubblicato dall'Istituto il 15 settembre 2020, viene evidenziato che la sospensione dei pagamenti relativi alla contribuzione dovuta per il periodo dall'1 gennaio al 30 giugno 2020 comporta che, in attesa del rilascio da parte dell'INPS del modulo per la domanda di esonero e fino alla definizione delle relative procedure, l'assenza del versamento non rileva ai fini della verifica di regolarità contributiva dei soggetti identificati con i codici Ateco indicati nel messaggio e confermati nell'elenco in esso allegato.

La stessa circostanza comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l'esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa fino al rilascio del modulo per la richiesta di esonero.

In entrambi i casi (sia per la verifica della regolarità contributiva, sia per le eventuali rateazioni), successivamente al rilascio del modulo, ai fini della regolarità del periodo interessato dalla sospensione o ai fini dell'esclusione dell'esposizione debitoria dalla rateazione, il contribuente dovrà procedere ad immediata presentazione dell'istanza di esonero, ai fini di consentire la verifica della conformità del codice Ateco.

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

 

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