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Indennita' COVID-19 per marittimi e altre categorie di lavoratori

L'INPS, attraverso propria circolare del 28 ottobre 2020, e precisamente la n. 125, detta le istruzioni amministrative in materia di indennità COVID-19 a favore dei lavoratori marittimi nonché della indennità onnicomprensiva ex D.L. n. 104/2020 (cosiddetto "Decreto agosto") a favore delle seguenti categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state colpite dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:

- stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e dei lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali;


- dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro;


- dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

- intermittenti;

- lavoratori autonomi occasionali;

- lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;


- lavoratori dello spettacolo;

- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

 


La circolare precisa i requisiti delle indennità, elenca le attività economiche rientranti nel beneficio, analizza l'impatto sulla contribuzione figurativa e il diritto all'assegno per il nucleo familiare (ANF), precisa le tipologie dei rapporti di lavoro o dei trattamenti pensionistici che escludono il diritto e definisce il regime di incumulabilità ed incompatibilità tra le indennità e altre prestazioni previdenziali.

La domanda per il riconoscimento di detta indennità potrà essere inoltrata dagli interessati con modalità telematica, mediante l'utilizzo delle proprie credenziali di accesso, o tramite il servizio di Contact Center integrato.

 

La data entro la quale tali domande saranno presentabili è il 13 Novembre 2020.

Oltre tale termine non sarà, ad oggi, possibile inoltrare ulteriori istanze.

 

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

 

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