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Nuovo DPCM - Il Governo Conte emana nuovo Decreto contro il Covid19

 

Pubblicato il nuovo DPCM, emanato dal Governo Conte, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 in atto nel Nostro Paese.

In allegato copia dell'atto completo, che sarà in vigore per i prossimi 30 giorni, in attesa di ulteriori sviluppi dell'epidemia.

Tra le principali novità la chiusura anticipata di bar e ristoranti alle ore 24, con divieto di consumazioni in piedi dalle ore 21.00; gite scolastiche al bando e stop agli sport di contatto svolti a livello amatoriale.

Vediamo le principali novità:

 

Feste:  Restano chiuse le sale da ballo e discoteche, siano esse all'aperto o al chiuso. Sono consentite fiere e congressi. La novità, rispetto ai precedenti Decreti, è che il divieto delle feste in tutti i luoghi, sia al chiuso che all'aperto. Restano consentite, con le regole fissate dai protocolli già in vigore, le cerimonie civili o religiose come i matrimoni. Le feste conseguenti a dette cerimonie possono però svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone e nel rispetto dei protocolli e delle linee guida già in atto e vigenti. Nelle abitazioni private è fortemente raccomandato evitare feste e di ricevere persone non conviventi in numero superiore a 6.

 

Mascherine:   L'articolo 1 del Decreto stabilisce l'obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l'obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi anche all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con rispetto dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. Da tale obbligo è escluso chi fa attività sportiva, i bambini sotto i 6 anni, i soggetti con patologie e disabilità incompatibili con l'uso della mascherina. Viene inoltre raccomandato fortemente l'utilizzo dei dispositivi anche all'interno delle abitazioni private in presenza di eventuali persone non conviventi.

 

Scuola:  Vengono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di gemellaggio e scambio, le visite guidate e le uscite didattiche, salvo le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali o per l'orientamento e le attività di tirocinio. Ad oggi non si prevede, in ogni caso, l'adozione della didattica a distanza.

 

Concerti e Cinema:  Restano i limiti già previsti, per 200 partecipanti negli spazi chiusi e per 1000 partecipanti negli spazi aperti, col vincolo dell'assegnazione del posto a sedere e del mantenimento della distanza di sicurezza ad un metro dall'altro. Vietati gli eventi in cui non possano essere mantenute le distanze, con la possibilità, in base alle caratteristiche dei luoghi, di modifica dei limiti massimi, di concerto tra le Regioni e il Ministero della Salute.

 

Bar e Ristoranti:   Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite fino alle 24 con servizio al tavolo e sino alle 21 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio e la ristorazione con asporto, ma col divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le 21. Tale stretta incide su bar, ristoranti, pub, gelaterie e pasticcerie.

 

Sport e stadi:   Vengono vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale. Gli sport di contatto sono consentiti da parte delle società professionistiche e dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel pieno rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi.  Sul fronte stadi, per le competizioni sportive viene consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori all'aperto e di 200 al chiuso, come nel caso di cinema e teatri. Va garantita in ogni caso la distanza di un metro e la misurazione della febbre all'ingresso alle strutture. Le regioni e le province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica in ambito territoriale, potranno stabilire con il Ministero della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti. Con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze già precedentemente adottate dalle regioni e dalle province autonome.

 

 

Queste le principali novità del Decreto.

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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