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Prestazioni previdenziali - sospensione dei termini di decadenza per le domande

L'articolo 34 del decreto-legge nr. 18 del 17 marzo 2020 dispone, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio e fino all'1 giugno 2020, la sospensione dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS.

Con la circolare INPS nr. 50 del 4 aprile 2020, l'Istituto fornisce i primi chiarimenti e rende noto che restano sospesi fino all'1 giugno 2020 i termini di decadenza per la presentazione delle seguenti domande:

 

- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione anticipata in favore dei lavoratori precoci (termine dell'1 marzo 2020);

- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto all'APE Sociale (termine del 31 marzo 2020);

- riconoscimento dei requisiti e delle condizioni per il diritto alla pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizione all'amianto (termine del 31 marzo 2020);

- riconoscimento dello svolgimento di attività lavorative particolarmente faticose e pesanti (termine del 1 maggio 2020);

- pensionamento anticipato per i lavoratori del settore editoria;

- conferma dell'assegno ordinario di invalidità.

 

Sono sospesi, inoltre, i termini di decadenza per l'accettazione dei provvedimenti di ricongiunzione, riscatto e rendita vitalizia e i termini di decadenza per l'accettazione dei provvedimenti di riscatto ai fini dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR).

 

 

Fonte INPS

 

 

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L'Ufficio Stampa

CONF.E.L.P. Nazionale

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